Medicina legale
Omicidio del consenziente
L'omicidio del consenziente è un reato previsto dall’articolo 579 del Codice Penale che sancisce che chiunque cagioni la morte di un uomo, con consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Non si applicano le aggravanti previste all'art. 61 c.p.. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio (artt. 575-577 c.p.) se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni 18. 2) contro una persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra in infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Morte conseguente ad altro delitto
La morte conseguente ad altro delitto è un reato previsto dall’articolo 586 del Codice Penale che sancisce che quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte di una persona, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83, ma le pene stabilite agli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Ferite lacere e lacero-contuse
Le ferite lacere e lacero-contuse sono lesioni contusive che si determinano quando la compressione esercitata sulla cute è particolarmente violenta sì da determinare una discontinuazione dei tessuti. Nelle ferite lacero-contuse vi è una prevalente azione di compressione ed una coesistente azione di trazione (nelle ferite lacere, invece, prevale il meccanismo di stiramento). Le ferite lacero-contuse presentano margini irregolari, finemente sfrangiati ed ecchimotici e non riflettono la morfologia dello strumento che le ha prodotte. Inoltre tra i margini della ferita si interpongono sottili ponti di tessuto fibroso, il che consente di effettuare un’agevole diagnosi differenziale con le lesioni da taglio.
Cremazione
La cremazione è la pratica di ridurre, tramite il fuoco, un cadavere nei suoi elementi base (gas e frammenti ossei). Secondo l’articolo 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria: 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
Omicidio colposo
L'omicidio colposo è un reato previsto dall’articolo 589 del Codice Penale che sancisce che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è la reclusione da 1 a 5 anni. L'omicidio colposo è la fattispecie delittuosa omicidiaria che, più frequentemente delle altre, giunge all'osservazione del medico-legale.
Criteri medico-legali di valutazione del nesso causale
Considerata la rilevanza della determinazione del nesso di causalità materiale nei vari ambiti di operatività medico-legale, appare ovvia la necessità che in tale determinazione il processo analitico non possa prescindere da un approccio metodologico affidabile, fondato su criteri scientificamente validi e quindi conformi alle necessità del diritto. L'analisi del rapporto causale va così condotta attraverso la verifica di tutta una serie di criteri, la cui convergenza e concordanza dovrebbe consentire giudizi di ammissione o di esclusione del rapporto medesimo, talora non tassativi ma, se ben applicati, di significato probabilistico rilevante e come tale giuridicamente significativo.
Percosse
Il reato di percosse è disciplinato dall'articolo 581 del Codice Penale che sancisce che chiunque percuota taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o della mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fina a euro 309. È questo un reato caratterizzato da una condotta di violenza fisica su parti corporee altrui, atto diretto a ledere l'integrità fisica (un calcio, uno schiaffo, ecc. sono tutti atti diretti a ledere) ma che non deve provocare una malattia nel corpo o della mente; in caso contrario si configura il reato di lesione personale.
Escoriazioni
Le escoriazioni sono lesioni contusive che si presentano come lesioni superficiali della cute dovute all’azione di frizione tangenziale del corpo contro una superficie ruvida. Sono difficilmente rilevabili singolarmente in quanto spesso variamente associate in un unico complesso lesivo. Si distinguono tre gradi di escoriazione: I grado: distacco superficiale dell’epidermide con formazione di crosta sierosa giallo-bruna II grado: interessamento delle papille dermiche, sangue che fuoriesce dai capillari e formazione di crosta siero-ematica. III grado: interessamento profondo del derma, lacerazione dei vasi, emorragia con formazione di crosta ematica. Trattandosi di lesioni comunque prodotte da mezzi contundenti (smussi, privi di superfici appuntite o taglienti), nella maggior parte di casi non è possibile stabilire,…
Medicina legale penalistica
Il diritto penale determina i fatti illeciti ai quali sono collegate le sanzioni; per il diritto penale i fatti illeciti si chiamano reati mentre i soggetti che li commettono sono i rei. Le norme penali (contenute non solo nel Codice Penale ma anche in altri codici e regolamenti quali il Codice della Strada, il Regolamento Fiscale, ecc.) sono singole disposizioni di legge che vietano determinati comportamenti o ne prescrivono altri sotto la minaccia di una pena. Tendono pertanto a garantire un bene che il legislatore ritiene meritevole di tutela nell'interesse della collettività.
Accertamento medico-legale di violenza sessuale
L’accertamento medico-legale di violenza sessuale sul soggetto passivo del reato va attuato con particolare delicatezza e sensibilità, ma anche con meticolosità, facendolo sempre precedere da un dialogo sereno e rassicurante, ma nello stesso tempo che informi l'esaminando sullo scopo della visita. Anche per tale atto medico infatti sussiste l'obbligo di ottenere il consenso prima di procedervi.