Testamento biologico
Per testamento biologico (o direttive anticipate o testamento di vita) s’intende un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato. Ogni persona ha il diritto di esprimere i propri desideri in modo anticipato.
Il problema si pone nell’individuare le modalità attraverso cui le richieste del malato possano essere conosciute e rispettate anche quando questi sia incapace di esprimerle personalmente.
La manifestazione di volontà può configurarsi come un semplice desiderio di trattamento, come una precisa volontà di ricevere una prestazione o di rifiutare alcune terapie, come una delega del potere decisionale ad una terza persona. Il desiderio di trattamento, a sua volta, può riguardare, ad esempio, la donazione dei propri organi o la sfera religiosa, la cui ottemperanza non costituisce un obbligo giuridico, ma solo un vincolo etico.
L’espressione “desideri precedentemente espressi” è volutamente ambigua per non configgere con gli ordinamenti giuridici dei singoli stati membri (in Olanda l’espressione rafforza la liceità della richiesta eutanasica, mentre nei paesi in cui l’eutanasia si configura come un reato la stessa espressione indica la non obbligatorietà dei “desideri”, a differenza degli “ordini”). Il codice di deontologia medica italiano all’articolo 35 stabilisce che il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Per altri versi nel successivo articolo 38, che considera la tipica situazione delle direttive anticipate, afferma che il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato, è chiara l’indicazione della prevalenza del rispetto della scelta del paziente nei confronti dell’autonomia ed indipendenza del medico, beninteso per richieste lecite.
Affinché siano legittime, le dichiarazioni anticipate di trattamento devono avere le seguenti caratteristiche:
- Avere carattere pubblico ed essere redatte in forma scritta da soggetti maggiorenni, consapevoli e correttamente informati.
- Non contenere richieste che contraddicano il diritto positivo, la deontologia medica e le norme di buona pratica clinica o richieste che il medico ritiene inaccettabili in scienza e coscienza.
- Essere compilate con l’assistenza di un medico che le controfirmi.
- Non essere ridotte alla mera formulazione di moduli prestampati, ma essere redatte nella forma più personalizzata possibile, in maniera meno generica possibile in modo da non suscitare dubbi od equivoci, indicando le situazioni cliniche all’interno delle quali le dichiarazioni anticipate devono essere prese in considerazione.
Articolo creato l’8 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.