Rifiuto delle cure
Atteso che secondo l’articolo 32 della Costituzione nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, il rifiuto delle cure è da considerarsi legittimo e nessun trattamento può essere imposto, al di fuori di un obbligo di legge, seppure esso sia semplice ed indispensabile per salvare la vita del paziente. Deve trattarsi ovviamente di persona maggiorenne e capace, poiché il rifiuto alle cure posto dal legale rappresentante del minore o dal maggiorenne incapace viene superato rivolgendosi al giudice tutelare, che toglie anche solo temporaneamente la potestà o la tutela a costui oppure, nei casi d’urgenza, con l’assunzione di responsabilità diretta al trattamento necessario da parte del medico.
Il maggiorenne capace di mente che rifiuta il trattamento necessario ed indifferibile a rischio della vita non può che essere lasciato libero di decidere, in una visione moderna della medicina scevra da paternalismo medico e rispettosa dell’autonomia del paziente.
Articolo creato l’8 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.