Referto
Il referto è un atto scritto con il quale un medico in veste di Esercente un Servizio di Pubblica riferisce all’Autorità Giudiziaria di aver prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio.
Se più sanitari hanno prestato assistenza, tutti sono obbligati a presentare referto o separatamente o con un atto unico da tutti sottoscritto.
I delitti che richiedono la presentazione di un referto (che quindi hanno la caratteristica della procedibilità d’ufficio) sono:
- Delitti contro la vita: omicidio doloso, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo, omicidio del consenziente, istigazione al suicidio, suicidio (questo, pur non essendo un reato perseguito ai sensi del codice Penale, richiede questa obbligatorietà perché occorre valutare la possibilità di un’istigazione al suicidio o un aiuto nel compimento dello stesso che, invece, sono reati puniti penalmente), abbandono di minore o incapace.
- Delitti contro l’incolumità individuale: lesioni personali dolose lievi, gravi e gravissime, lesioni personali colpose gravi e gravissime, infortuni sul lavoro (che, pur non essendo procedibili di ufficio, lo diventano qualora si sospetti l’inosservanza delle leggi per la tutela della salute del lavoratore; se la procedibilità fosse per querela si rischierebbe che il lavoratore non denunciasse il proprio datore di lavoro).
- Delitti contro l’incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la salute pubblica, che espongono al pericolo di epidemie, intossicazioni e, in genere, di danni provocati da alimenti, bevande o medicinali alterati.
- Delitti sessuali: solo nei confronti del minore di anni 14 e dei reati sessuali commessi da un genitore, da un tutore, dal responsabile del minore o da un Pubblico Ufficiale.
- Delitti di interruzione volontaria di gravidanza: aborto doloso, preterintenzionale e colposo.
- Delitti di manomissione del cadavere: vilipendio, distruzione, occultamento, uso illegittimo di cadavere.
- Delitti contro la famiglia: abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
- Delitti contro la libertà personale: sequestro di persona, violenza privata, minaccia aggravata, incapacità procurata mediante violenza, riduzione in schiavitù.
Il contenuto del referto (redatto su carta intestata del medico) prevede:
- Generalità della persona alla quale è stata presentata assistenza.
- Luogo ove si trova attualmente.
- Fatti relativi al reato.
- Indicazioni sul giorno, ora e luogo di compilazione del referto.
- Descrizione della lesione.
- Valutazione prognostica della malattia.
- Firma del medico.
Secondo l’articolo 334 del Codice di Procedura Penale, la consegna del referto all’Autorità Giudiziaria deve avvenire entro le 48 ore dalla visita del paziente ma nel caso in cui vi sia pericolo di ritardo o pericolo di perdita di tracce biologiche, la consegna deve avvenire immediatamente.
L’articolo 365 del Codice Penale stabilisce l’obbligo di referto e ne punisce l’omissione che è sempre un reato doloso (con dolo generico) perché non si può ritenere che “il medico se ne sia dimenticato” (sarebbe così colposo).
La sanzione è una multa fino a euro 516,47, arresto fino a 6 mesi, imputazione per reato di favoreggiamento personale, interdizione dalla professione per una durata non inferiore a un mese. Tuttavia esistono due condizioni esplicite che prevedono l’esimente del referto (per le quali, quindi, non vi è l’obbligo di referto):
- La presentazione del referto espone la persona assistita a procedimento penale, ad esempio:
- Uso di armi in duello.
- Infanticidio (se è assistita la madre).
- Rissa.
- Mutilazione fraudolenta della propria persona.
- Percosse.
- Lesione personale colposa lieve semplice o lievissima.
- Lesione personale dolosa lievissima.
La ragione che sottende a questo punto è ricercabile nel fatto che la Repubblica preferisce desistere dal procedere penalmente nei confronti del soggetto a tutela della sua salute; se così non fosse il soggetto non si farebbe curare onde evitare il procedimento.
2. Qualora il medico abbia omesso di presentare il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento della libertà e dell’onore.
REFERTO | RAPPORTO | |
Soggetti tenuti alla compilazione | Esercente servizio di pubblica necessità | Pubblico ufficiale Incaricato di pubblico servizio |
Fatti denunciati | Fatto procedibile d’ufficio per il quale si è prestata la propria attività professionale | Fatto procedibile d’ufficio per il quale si è prestata la propria attività professionale o della quale se n’è avuta notizia |
Contenuto del documento | Implica un giudizio tecnico di natura diagnostica e prognostica | Si limita a descrivere il fatto indicando il reo, la vittima e gli elementi di prova raccolti |
Esimenti | 2 possibilità | Nessuno |
Termine per la presentazione | 48 ore (immediata se c’è pericolo di ritardo) | Immediata |
Articolo creato l’11 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.