Procedura di ottenimento dell’assegno ordinario d’invalidità
La procedura di ottenimento dell’assegno ordinario d’invalidità inizia con il paziente che si rivolge dal medico di famiglia indicandogli il problema fisico che avverte. Il medico durante la dettagliata anamnesi deve tenere conto dell’età perché se il soggetto è un maschio con più di 65 anni o una donna con più di 60 anni, questi non deve attuare alcuna procedura per l’invalidità perché ha diritto alla pensione di vecchiaia (previa verifica dei requisiti minimi contributivi richiesti).
La domanda viene presentata presso la sede INPS di appartenenza con allegato modello SS3 redatto dal medico curante. Se sussistono i requisiti assicurativi, verificati da apposito ufficio dell’INPS, si procede alla visita medico-legale da parte dei medici dell’Istituto per accertare lo stato di invalidità o di inabilità, che compilano il modello SS4.
Questi modelli contengono una serie di informazioni di carattere anagrafico, anamnestico, lavorativo (tipo, data inizio, data cessazione) e contributivo, una serie di indicazioni patologiche e di indicazioni di documentazione allegata (che consta di radiografie, cartelle cliniche, esami ematologici, ecc., recuperati dal medico di famiglia richiedendoli al paziente; è importante raccogliere quanta più documentazione possibile perché questo aiuterà a fare una valutazione cronologica più precisa anche da parte dell’INPS).
In caso di conferma dell’assegno, si ha il riconoscimento dell’invalidità per tre anni; se l’invalidità persiste consegue una conferma dell’invalidità per ulteriori 3 anni; infine, se l’invalidità è ancora presente, la conferma di invalidità diventa a tempo indeterminato.
In caso di risposta negativa per l’invalidità o per l’inabilità, l’assicurato può presentare ricorso amministrativo all’Istituto (prima al Comitato Provinciale, in seconda istanza può ricorrere al Comitato Regionale) che provvederà a sottoporlo a nuova visita medica collegiale in cui sarà presente oltre ad un medico dell’Istituto anche un medico di patronato o un medico di sua fiducia che se non concorda con la diagnosi o la valutazione medico-legale può aggiungere le proprie note critiche all’apposito modello SSV. COLL/M redatto in quell’occasione.
Dopo il ricorso amministrativo, qualora il giudizio medico-legale fosse nuovamente negativo per l’invalidità o per l’inabilità, l’assicurato potrà intraprendere il ricorso giudiziario in cui il giudice del lavoro richiede una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che darà avvio alle operazioni di accertamento alle quali potranno partecipare un consulente di parte per l’istituto e un consulente di parte per l’assicurato.
Dopo aver ricevuto la consulenza, il Giudice del Lavoro prenderà la sua decisione ed emetterà sentenza di accoglimento o rigetto dell’istanza dell’assicurato; in caso di accoglimento resta la possibilità da parte dell’Istituto di ricorrere nei confronti della sentenza del Giudice del Lavoro.
Articolo creato il 14 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.