Omicidio preterintenzionale
L’omicidio preterintenzionale è un reato previsto dall’articolo 584 del Codice Penale che sancisce che chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt.581 (percosse) e 582 (lesioni personali) del Codice Penale cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni. La pena è inferiore a quella dell’omicidio doloso (o volontario) poiché non è compiuto con dolo (il dolo è ravvisabile nelle lesioni e nelle percosse).
Si tratta, dunque, dell’uccisione non consapevolmente ricercata di un uomo cagionata da atti volontari finalizzati a percuotere o a provocare malattia (elementi oggettivi rispettivamente dei delitti di percossa e di lesione personale). È un delitto di rara osservazione casistica.
Le condizioni necessarie ai fini del riconoscimento del reato sono:
1) una condotta diretta, con atti e mezzi, a commettere il delitto di percossa o di lesione personale;
2) il rapporto di causalità fra la morte della persona e gli atti precedentemente identificati.
Un classico esempio è quello relativo alla persona inseguita da un aggressore che nel fuggire, precipiti da rilevante altezza e trovi la morte: nessun dubbio sulla imputazione al reo del delitto di omicidio preterintenzionale.
Per converso, nel caso di sopravvivenza della vittima, il colpevole andrà a rispondere del delitto meno grave di percossa o lesione.
Anche in questa fattispecie di omicidio possono essere riconosciute le circostanze aggravanti, o attenuanti, come per l’omicidio doloso (o volontario).
Articolo creato il 2 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.