Medicina legale

Omicidio

Il delitto di omicidio consiste nella morte di un uomo causata dall’azione illecita di un altro uomo. Si tratta, naturalmente, del più grave fra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale ed è costantemente oggetto di attenta valutazione medico legale, spesso necessaria, in sede peritale o consulenziale, perché sia riconosciuta l’esistenza stessa del reato.
La vita umana tutelata è qualsiasi vita, non subordinata a fattori derivanti dalla qualità e dalle condizioni in cui si trova il soggetto “vittima” (sia esso infermo o negli istanti immediatamente precedenti la sua morte naturale); per contro, una volta cessata la vita, l’uomo non può più essere il soggetto passivo dell’omicidio.
La distinzione fra omicidio e lesione perso­nale è fondata sulla volontà del soggetto di raggiungere un obiettivo piuttosto che un altro, talché le eventuali lesioni prodotte nel corso di un’azione finalizzata a ucci­dere non rientrano nel novero del delitto di lesioni personali, ma rientrano in quello dell’omicidio, anche se l’evento morte non si sia verificato, così configurandosi l’ipotesi del tentato omicidio, inquadrabile nella previsione dell’articolo 56 del Codice Penale (delitto tentato).
Laddove l’evento morte si verifichi a fronte di azioni che il soggetto ha messo in atto con la chiara finalità di ledere e non di sopprimere la vittima, si ricade nella previsione dell’omicidio preterintenzionale.
Nella fattispecie delittuosa dell’omicidio colposo, essendo questa, in sostanza, la più frequente casistica di osservazione medico legale, si tratterà di valutare i comportamenti di colui che commette il fatto, qualificabili come negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero inosservanza di leggi e regolamenti, ordini o discipline da porsi in relazione causale con l’evento omicidiario (rappresentato per lo più da incidenti stra­dali e casi di responsabilità professionale medica-sanitaria).
Il contributo medico legale nello studio del delitto di omicidio appare fon­damentale nell’accertamento della causa di morte e dello studio del nesso di causalità materiale attraverso le diverse possibili modulazioni concausali. All’indagine medi­co legale è altresì rimessa la definizione delle modalità con le quali il soggetto agente ha provocato la morte sì da poter desumere, a suo favore o in suo pregiudi­zio, l’effettiva volontà di provocare la morte stessa. L’Autorità Giudiziaria, di nor­ma, dispone accertamenti necroscopici confinati per lo più ad una ispezione ester­na del cadavere, che talvolta, su esplicita richiesta dello specialista medico legale possono sfociare nell’esame autoptico. È evidente l’importanza, soprattutto nei casi di omicidio volonta­rio non testimoniato, lo studio dell’epoca della morte attraverso le classiche indagini tanato-cronologiche macroscopiche, frequentemente integrate dalla analisi biochimica (ad esempio, incremento della concentrazione dello ione potassio nell’umor vitreo).

Articolo creato il 31 dicembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.