Istigazione al suicidio
L’istigazione al suicidio è un reato previsto dall’articolo 580 del Codice Penale che sancisce che chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni sempre che dal tentativo di suicido derivi una lesione personale grave o gravissima. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni 14 o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio (artt. 575-577 c.p.).
L’articolo in questione punisce colui che istighi o aiuti una persona a suicidarsi e il reato si configura sia in caso di suicidio consumato che in caso di suicidio tentato con pene che, evidentemente, risultano esser ridotte nel secondo caso e che vengono comunque inflitte solamente nel caso in cui il soggetto riporti lesioni gravi o gravissime. Anche in questo si ravvisa un dolo (rappresentato dall’istigazione o dall’aiuto) che pertanto giustifichi delle pene di particolare importanza. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto istigato abbia tra i 14 e i 18 anni la pena viene aumentata fino a configurarsi una situazione considerata al pari dell’omicidio volontario nel caso in cui il soggetto abbia meno di 14 anni o sia un infermo mentale. L’età inferiore ai 18 (e 14) anni e l’infermità mentale rappresentano quindi degli aggravanti al reato di istigazione al suicidio.
Articolo creato il 2 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.