Medicina legale

Cremazione

La cremazione è la pratica di ridurre, tramite il fuoco, un cadavere nei suoi elementi base (gas e frammenti ossei). Secondo l’articolo 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria:
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla ba­se della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice ci­vile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscri­zione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell’articolo 20 della legge 15/1968.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associa­zione.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.

La documentazione sanitaria che deve essere prodotta al sindaco a corredo della richiesta di cremazione è costituita da un certificato medico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. L’indicazione testuale è abnorme perché non può esigersi da un medico una certificazione su un fatto che non scaturisce sol­tanto dall’esame del cadavere, ma che necessita di indagini che investono una compe­tenza extrasanitaria. A titolo di esempio, si ipotizzi il caso-limite, in cui la visita del cadavere non evidenzi alcuna recente lesione traumatica o segni di intossicazione ed il medico disponga dei dati necessari per escludere il valore causale di forme morbose penalmente rilevanti di cui il soggetto era portatore (per esempio, nel caso del sogget­to affetto da malattia professionale e venuto a morte), potendo quindi affermare con certezza che di morte da causa patologica naturale si tratta. Neppure in questo caso -che a tutta prima sembrerebbe consentire l’equivalenza: morte naturale = assenza di reato- il medico può rilasciare un certificato che testualmente escluda il sospetto di morte dovuta a reato: egli dovrebbe infatti poter vagliare fino in fondo ipotesi di errori professionali medici nel trattamento del soggetto e di omissioni o ritardi nel soccorso.
Si tratta, in definitiva, di certificato che comporta particolarissimo impegno valutativo e che occorre stilare ponendo in evidenza l’assenza, ovviamente constatata di persona dal medico, di lesioni a carico del cadavere e la mancanza di precedenti noti­zie cliniche e di informazioni attuali su malattie (per esempio, da lavoro) o circostanze (per esempio, ritardo nei soccorsi) che possano aver causato o concausato la morte.
Qualora sussista il sospetto che la morte sia riferibile a reato, il certificato non va rilasciato. Il richiedente può allora rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il nulla osta, previsto (comma 5), appunto, « in caso di morte improvvisa o sospetta ». Il richiamo, in questo contesto, alla morte improvvisa lascia intendere che il medico, nel certificato di cui si sta discutendo, debba escludere anche questa circostanza.
Le figure mediche abilitate a rilasciare il certificato sono due: il medico curante ed il medico necroscopo. Viene a crearsi un sostanziale parallelismo – quanto a qua­lifica dei medici che sono tenuti agli obblighi – fra disposizioni che concernono de­nuncia di causa di morte e certificazione medica propedeutica all’autorizzazione alla cremazione: in entrambi i casi vi è l’alternativa fra il medico necroscopo ed il medico curante (anche se, in relazione alla denuncia, la previsione testuale dell’articolo 1 è, a rigore, differente). Ciò può suggerire che la stesura del predetto certificato spetti a quello dei due medici che ha provveduto alla denuncia di causa di morte. Questa interpretazione ha un significato di garanzia: la cremazione, consistendo in un trattamento totalmente distruttivo, è pienamente idonea a dissolvere le prove di un eventuale delitto; di conseguenza, concedere, a chi la chiederà, ampia facoltà di scegliere fra due medici, comporta il rischio che il congiunto richiedente la cremazione, rice­vuto un motivato diniego da uno dei due, si rivolga all’altro nella speranza che que­st’ultimo, se meno attento del primo, rilasci il certificato.
In definitiva, il regolamento di polizia mortuaria propone una soluzione complessa e bizzarra ad un proble­ma che riguarda l’autorità giudiziaria, se è vero come è vero che queste disposizioni mirano solo ad evitare che vengano sottratti al vaglio di tale autorità i cadaveri dei soggetti in relazione alla morte dei quali può sussistere il sospetto di un reato. Se dunque il problema è questo, esiste una soluzione veramente semplice: il ricorso sistematico (cioè in ogni singolo caso) al nulla osta dell’autorità giudiziaria, che l’attua­le regolamento (comma 5) prevede solo “in caso di morte improvvisa o sospetta”. A chi temesse che la prassi del sistematico coinvolgimento dell’autorità giudiziaria (prassi che il regolamento di polizia mortuaria, in fin dei conti, sembra consentire anche se non certo sollecitare) sottrarrebbe al giudizio sanitario la valutazione dei fatti di stretta competenza medi­co-biologica, è facile obiettare che l’autorità giudiziaria è il destinatario tanto dei re­ferti (articolo 365 del Codice Penale) che delle denunce di reato da parte di pubblici uffi­ciali o incaricati di pubblico servizio (rispettivamente Art. 361 ed Art. 362 del Codice Penale), talché è da presumere che detta autorità sia convenientemente informata degli eventuali dati di pertinenza biologica e di rilevanza forense proprio dal medico necroscopo o dal curante visto che a costoro comunque compete, sia pure a vario titolo, la visita diretta del cadavere. Non solo, ma coinvolgere sistematicamente, con la richiesta di un nulla osta, l’autorità giudiziaria significa anche consentire alla stessa di acquisire un ulteriore elemento conoscitivo del caso e/o di disporre una eventuale (se precedentemente non già effettuata) consulenza tecnica finalizzata ad un ulterio­re esame (esterno / settorio) del cadavere.
La legge 130/2001 reca ulteriori disposizioni in materia di crema­zione e dispersione delle ceneri, modificando le indicazioni del regolamento di polizia mortuaria. I disposti di questa legge non hanno tuttavia avuto, in pratica, diffusa applicazione, perché la sua operatività è subordinata, per indicazione della legge stessa, ad un regolamento ministeriale che non è mai stato emanato.

Articolo creato il 6 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.