Capacità di disporre per testamento
Il testamento, negozio giuridico unilaterale (è perfezionato con dichiarazione del solo testatore) revocabile, mortis causa (i suoi effetti presuppongono la morte di una persona), è atto tipico della vecchiaia; i casi di incapacità a testare sono testualmente definiti dal codice (Art. 591 c.c.) sono: minore età, interdizione per infermità di mente, provata incapacità naturale.
La legge riconosce a ogni cittadino maggiorenne e non interdetto la capacità di disporre per testamento, salvo a provare che nello specifico momento in cui veniva redatto era, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere, sul presupposto che il testamento è atto concettualmente semplice, per la cui redazione è sufficiente che il soggetto rammenti e distingua i beni di proprietà ed i destinatari
Per l’annullabilità di un testamento, ai sensi dell’Art. 591 n. 3 c.c., per incapacità naturale del testatore, non basta una qualsiasi anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive ma è necessario che a cagione d’una infermità transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi.
Se ne deduce che non è sufficiente né l’età avanzata, né la ricorrenza di una condizione di deterioramento mentale, o di vere e proprie malattie mentali nella vecchiaia a provare uno stato di incapacità di intendere e di volere. Non basta una qualsiasi limitazione della capacità, un suo affievolimento ma deve dimostrarsi una assoluta, totale incapacità.
Per quanto riguarda il criterio cronologico l’incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento e, di norma, l’onere della prova spetta al ricorrente. L’onere della prova si inverte, nel senso che deve essere colui che vi ha interesse a dimostrare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo, solo quando “si tratti di malattia che influisca sulla psiche permanentemente ed abitualmente in modo che non siano ipotizzabili periodi di lucido intervallo“.
Può capitare che l’anziano, per iniziativa propria o di probabili eredi, specie in situazioni di conflitti familiari attuali o prevedibili si sottoponga preliminarmente a visite mediche o psichiatriche e richieda la relativa certificazione. Tali accertamenti non hanno ovviamente importanza decisiva in quanto, come è stato detto a proposito del “momento della redazione”, la condizione di sanità mentale al momento della visita medica non può costituire presunzione di capacità al momento della redazione del testamento; si tratta tuttavia di documentazione che manterrà indubbia utilità ove l’accertamento sia stato completo, corretto ed eseguito in tutta vicinanza cronologica rispetto all’atto.
Articolo creato il 5 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.