Autonomia del professionista sanitario
Ogni professione sanitaria è autonoma. La dichiarazione formale dell’autonomia è sancita dall’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 502 del 1992, effettuato dalla legge 251.
Di “autonomia” possono essere proposte definizioni in termini prevalentemente negativi, sottolineando che il sostantivo sta ad indicare l’esistenza di un ambito proprio di esercizio professionale, da realizzare senza vincoli di subordinazione, operativa e decisionale, rispetto ad altri professionisti; ma può essere anche proposta una definizione di carattere positivo, che si limiti ad enfatizzare i contenuti, la metodologia e gli obiettivi propri della professione, una definizione, cioè, che sia formulata in modo da non dover necessariamente richiamare che l’attività è svolta senza vincoli rispetto ad altre professioni.
Considerare l’autonomia come negazione della interdipendenza professionale che caratterizza oggi l’organizzazione sanitaria nella cura della persona sarebbe indubbiamente dannoso per quest’ultima. Anzi, autonomia dovrebbe corrispondere alla competenza nella realizzazione dello specifico professionale nell’integrazione con altri professionisti. Autonomia è competenza di operare secondo le regole proprie della professione e le regole professionali non contrastano certo metodi di lavoro basati su partecipazione, condivisione, integrazione fra professionisti.
È fondamentale considerare una definizione di autonomia, di carattere positivo, centrata sulle caratteristiche proprie della professione, a prescindere dall’enfatizzare inutilmente l’assenza di vincoli di subordinazione rispetto ad altre professioni. L’autonomia nello svolgimento delle funzioni professionali va dunque considerata valorizzando i fattori caratterizzanti detta autonomia.
Dei fattori che possono essere presi in considerazione, tre sono di carattere intrinseco (all’attività professionale) e due di carattere estrinseco (di carattere interprofessionale).
- Quanto ai fattori intrinseci:
- In base alla fase dell’intervento, l’autonomia può essere attinente:
- Alla scelta.
- Alla progettazione.
- All’applicazione.
- Alla verifica-controllo.
- A seconda della macro-area di attività sanitaria, l’autonomia può riguardare (tra l’altro):
- La prevenzione.
- L’assistenza.
- La riabilitazione.
- In base alla natura dell’atto, l’autonomia può concernere l’ambito:
- Intellettuale.
- Relazionale.
- Tecnico.
- In base alla fase dell’intervento, l’autonomia può essere attinente:
- Quanto ai fattori estrinseci:
- In funzione dell’integrazione con altre professioni sanitarie, l’autonomia può realizzarsi:
- Nel coordinamento.
- Nella collaborazione con altri professionisti.
- Nell’attività di équipe.
- Nell’attività individuale.
- In specifico rapporto alla professione medica, si può avere un’autonomia:
- Su prescrizione medica.
- Su iniziativa personale.
- In funzione dell’integrazione con altre professioni sanitarie, l’autonomia può realizzarsi:
Articolo creato il 7 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.