Rapporto (o denuncia di reato)
Gli articoli 361 e 362 del Codice Penale definiscono rapporto (o denuncia di reato) un atto scritto con cui un medico in veste di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio denuncia all’autorità Giudiziaria un reato procedibile d’ufficio del quale ne è venuto a conoscenza per aver prestato la propria assistenza o ne ha semplicemente avuto notizia (da qualsiasi fonte). Il rapporto viene trasmesso al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria immediatamente dopo il termine della propria prestazione di servizio.
In caso di più medici che hanno prestato la loro opera, la denuncia di reato può essere compilata unitamente in uno stesso documento che va sottoscritto da tutti.
Il rapporto è sempre obbligatorio, non sono previsti esimenti, e per quanto concerne i contenuti il medico non è tenuto ad esprimere una valutazione prognostica.
L’articolo 332 c.p. sancisce che l’omissione o il ritardo di denuncia comportano una multa fino a euro 516, l’arresto fino a 6 mesi, l’imputazione per favoreggiamento personale e l’interdizione dalla professione per una durata non inferiore ad un mese.
REFERTO | RAPPORTO | |
Soggetti tenuti alla compilazione | Esercente servizio di pubblica necessità | Pubblico ufficiale Incaricato di pubblico servizio |
Fatti denunciati | Fatto procedibile d’ufficio per il quale si è prestata la propria attività professionale | Fatto procedibile d’ufficio per il quale si è prestata la propria attività professionale o della quale se n’è avuta notizia |
Contenuto del documento | Implica un giudizio tecnico di natura diagnostica e prognostica | Si limita a descrivere il fatto indicando il reo, la vittima e gli elementi di prova raccolti |
Esimenti | 2 possibilità | Nessuno |
Termine per la presentazione | 48 ore (immediata se c’è pericolo di ritardo) | Immediata |
Articolo creato l’11 febbraio 2016.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.