Figure giuridiche del medico
Le figure giuridiche del medico, che si realizzano solamente nell’ambito delle ore di lavoro, sono tre:
- Pubblico Ufficiale, disciplinato dall’ex articolo 357 c.p.: agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione (attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse ma nell’interesse dalla collettività) legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- Incaricato di Pubblico Servizio, disciplinato dall’ex articolo 358 c.p.: agli effetti della legge Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
- Esercente un Servizio di Pubblica Necessità, disciplinato dall’ex articolo 359 c.p.: Agli effetti della legge Penale, sono persone che esercitano un Servizio di Pubblica Necessità:
- 1) I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
- 2) I privati che, non esercitando una pubblica funzione né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.
Il medico riveste la figura di:
- Pubblico Ufficiale quando è in servizio in ospedale ove riveste un ruolo apicale (primario e aiutoprimario);
- incaricato di pubblico servizio quando è in servizio in ospedale ove riveste un ruolo non apicale (medici di reparto e di pronto soccorso);
- esercente un servizio di pubblica necessità quando lavora nel proprio ambulatorio (o in altra struttura privata) con qualsiasi mansione.
È importante questa classificazione perché nei primi due casi il medico è tenuto a fare il rapporto mentre nel terzo caso è tenuto (o può esser tenuto) a fare il referto.
Articolo creato l’11 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.