Imbalsamazione
L’imbalsamazione è l’insieme di tecniche volte a preservare un cadavere dalla decomposizione. Gli aspetti relativi all’imbalsamazione dei cadaveri di peculiare interesse per il medico pratico sono considerati dal Regolamento di Polizia Mortuaria nell’articolo 46, di seguito riportato.
1. I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione con l’indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell’ora in cui la effettuerà;
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Tre sono i documenti medici che devono essere prodotti al sindaco per ottenere l’autorizzazione all’imbalsamazione.
È innanzitutto necessaria una dichiarazione del medico incaricato dell’imbalsamazione: nel documento deve essere indicato non solo il procedimento che il medico intende eseguire, ma anche il luogo e l’ora in cui effettuerà l’imbalsamazione (ciò per consentire la prevista azione di controllo).
Sono poi contemplati due distinti certificati che, rilasciati rispettivamente dal medico curante e dal medico necroscopo, “escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato”. Si finisce con l’essere di fronte a problemi analoghi a quelli già indicati per il certificato medico previsto a corredo della domanda di cremazione. Ma in questo caso i problemi sono formalmente irrisolvibili, perché non è esplicitamente prevista dal regolamento di polizia mortuaria la possibilità di esibire, in sostituzione dei certificati medici, il nulla osta dell’autorità giudiziaria. È poi da considerare che le richieste di imbalsamazione sono soprattutto motivate dalla necessità di un trasporto transcontinentale del cadavere per il ritorno al paese d’origine. Il che rende pressante il problema di definire chi sia il “medico curante”, problema che in pratica può essere più facilmente risolto per quel che concerne l’analogo disposto (Art. 79, comma 4) relativo alla cremazione (non se ne è infatti poco sopra neppure fatto cenno), ma che, in relazione a stranieri che occasionalmente soggiornano in Italia, assume connotazioni particolari (specie quando improvvisamente, senza alcun sintomo premonitore, tali persone vengono a morte). È impensabile la soluzione forse più aderente al senso letterale, quella cioè del medico che assisteva il soggetto nel paese d’origine. Ma non sempre esiste un medico – neppure fra i medici di guardia festiva-prefestiva-notturna o turistica operanti nella località di soggiorno del cittadino straniero – che almeno una volta abbia visitato il soggetto in Italia. In definitiva, è talora impossibile acquisire il certificato del medico curante, proprio perché non esiste un medico curante. Il medico richiesto di un siffatto certificato e che non possa qualificarsi come curante si asterrà dalla redazione del certificato.
Queste considerazioni prescindono dal contenuto valutativo, di pertinenza non certo sanitaria, in merito al quale si rimanda a quanto già considerato per l’analogo disposto relativo al certificato medico necessario per ottenere l’autorizzazione alla cremazione.
Occorre soffermarsi sulla situazione paradossale che talora si verifica perché il regolamento non contempla la possibilità di esibire il nulla osta dell’autorità giudiziaria, talché se – come spesso accade – la morte è proprio dovuta a reato (basti pensare alle vittime di sinistri stradali) o sussiste un sospetto in tal senso e di conseguenza nessun medico rilascia il certificato in discussione, può divenire complesso ottenere l’autorizzazione del sindaco anche quando l’autorità giudiziaria, completate le indagini necroscopiche del caso, conceda uno specifico nulla osta.
Articolo creato il 6 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.