Morte conseguente ad altro delitto
La morte conseguente ad altro delitto è un reato previsto dall’articolo 586 del Codice Penale che sancisce che quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte di una persona, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83, ma le pene stabilite agli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Si tratta di una condizione di morte che viene punita come l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) perché in questa fattispecie la morte è una conseguenza non voluta di un altro delitto (si avvicina molto all’omicidio preterintenzionale in cui, però, l’attività del colpevole è diretta a realizzare il delitto di percosse o lesione personale): è una fattispecie che si estende a tutte le evenienze non previste dalla legge ed è quindi una sorta di “aggravante”. Si configura in questa fattispecie un concorso di reati.
Si configura questo reato, ad esempio, nella morte conseguente ad una dose di droga (il reato è lo spaccio di stupefacenti), nella morte di una persona senza dimora che dormiva in una macchina che viene incendiata (il reato è quello di devastazione e vandalismo), ecc..
Articolo creato il 2 gennaio 2014.
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