Omicidio del consenziente
L’omicidio del consenziente è un reato previsto dall’articolo 579 del Codice Penale che sancisce che chiunque cagioni la morte di un uomo, con consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Non si applicano le aggravanti previste all’art. 61 c.p.. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio (artt. 575-577 c.p.) se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni 18.
2) contro una persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra in infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
3) contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Sono, queste, tre condizioni nelle quali viene a mancare un consenso valido.
Esempi di questo tipo di omicidio sono l’eutanasia e l’omicidio-suicidio (nel quale il soggetto che ha ucciso l’altro o non si è suicidato, “bloccato” dalla violenta reazione emotiva che la morte della vittima può determinare, o è riuscito a salvarsi).
L’omicidio-suicidio si osserva, più frequentemente, laddove sussistano fortissimi legami affettivi, dove vi sia una storia di vita condivisa per lungo tempo, quando in definitiva i partners non ritengano di sopravvivere l’uno all’altro. Tali scelte possono essere determinate anche da condizioni di “abbandono”, com’è per le persone anziane prive del supporto e del sostegno affettivo di nuclei familiari. Altri casi, ancora, trovano giustificazione in situazione di depressione maggiore dove l’omicida agisca in quanto condizionato da idee di delirio, di persecuzione o di rovina e sofferenza per il nucleo familiare.
L’omicidio del consenziente è quindi una situazione di omicidio doloso (perché evidentemente c’è la volontà di cagionare la morte come evento atteso e desiderato) ma per la quale sono previste forme di attenuazione della pena. L’elemento soggettivo è però costituito, oltre che dalla volontà di uccidere, anche dal consenso dell’altro soggetto; questo secondo aspetto giustifica l’attenuazione della pena. È tipicamente un reato plurisoggettivo perché vi sono almeno due soggetti (il moribondo e colui che pratica la morte) cagionato da una condotta commissiva od omissiva attraverso mezzi idonei di diversa natura. Quindi, in definitiva, quello che supporta la differenza tra l’omicidio doloso e quello del consenziente è sostanzialmente l’elemento soggettivo.
All’omicidio del consenziente non possono applicarsi le aggravanti indicate nell’art. 61 c.p., mentre hanno ampio spazio applicativo le attenuanti comuni e quelle generiche.
Articolo creato il 2 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.