Teorie della causalità
Ci si può trovare di fronte ad una catena di eventi che determinano un evento finale dannoso. In tal caso bisogna capire chi è oggetto di responsabilità penale. A riguardo, esistono diverse teorie della causalità:
- Teoria condizionalistica: è quella teoria della conditio sine qua non, su cui si fonda la legislazione italiana, secondo la quale il rapporto di causalità è ammissibile purché si sia realizzata una qualunque condizione che rappresenti antecedente indispensabile al verificarsi di conseguenze dannose alla persona. Tale teoria considera alla base del ragionamento il cosiddetto procedimento controfattuale, secondo il quale il supposto fattore eziologico è da considerarsi causa ove tale fattore non possa essere eliminato senza il venir meno dell’evento. Ne deriva l’ammissione del nesso causale ogni qual volta si realizzi una soltanto delle condizioni che interagiscono nel determinismo dell’evento stesso.
- Teoria della causalità adeguata: secondo tale teoria è da ritenere che la condotta umana sia da considerare causa di quei soli effetti che al momento in cui ebbe ad espletarsi potevano ritenersi probabili e non anche di quelli straordinari, eccezionali o atipici. La teoria circoscrive troppo la responsabilità penale, in quanto esclude la connessione causale tra il fatto e le conseguenze quando queste ultime, pur dipendendo dal fatto stesso, al momento in cui ebbe ad attuarsi si presentavano come ipotesi del tutto eccezionali ed altamente atipiche.
- Teoria della causalità umana: per tale teoria sarebbe da ritenere causa qualunque comportamento umano, senza il quale l’evento non si sarebbe verificato, purché quest’ultimo non sia avvenuto per l’intervento di fattori eccezionali, non eliminabili per l’incapacità umana dell’agente di governare il decorso eziologico del suo comportamento, tramite i suoi poteri conoscitivi e volitivi.
- Teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche: per questa teoria un eventuale fatto antecedente l’evento può ritenersi causa dell’evento stesso solo ed in quanto la connessione eziologica sia adeguatamente supportata da leggi scientifiche (cosiddette leggi di copertura).
La teoria che rappresenta quella più consona nel provare in ambito medico-legale il riferimento eziologico perfeziona quella condizionalistica, nel senso di improntare il giudizio controfattuale basandosi sulle leggi scientifiche. Sono tali leggi infatti a consentire di verificare se, eliminata l’azione o l’omissione dell’agente, l’evento non si sarebbe verificato (nesso di causalità ammesso) ovvero se l’evento stesso si sarebbe comunque verificato (nesso di causalità escluso).
Di una siffatta estensione di responsabilità sono esempi quei casi in cui il soggetto attivo del delitto di lesione personale risponde di lesione grave, anziché lievissima, quando da una minima ferita da lui prodotta, con guarigione della stessa da prevedersi nel termine di 20 giorni, si abbia come conseguenza uno stato di malattia superiore ai 40 giorni, in rapporto al sopravvento di fatti settici favoriti nella loro insorgenza e nel loro anomalo perdurare da una patologia diabetica già in atto nel soggetto passivo del reato. È altro esempio l’avulsione di elementi dentari per traumi non rilevanti, che si verifica solo in quanto l’apparato di contenzione del dente è compromesso da marcata patologia parodontale; in tal caso l’autore del fatto risponde di lesione personale grave (indebolimento permanente d’organo) anziché di lesione personale lievissima, con sensibile aggravio di pena.
Articolo creato il 31 dicembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.